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Regesto

Art. 2 disp. trans., in relazione con gli art. 34novies e quinquies cpv. 2, e art. 4 Cost. Assegni familiari per disoccupati.
1. Impugnabilità di un atto normativo non ancora pubblicato (consid. 1).
2. Legittimazione per impugnare un atto normativo di portata generale (consid. 2).
3. La norma cantonale che prevede il pagamento dell'assegno familiare per il periodo durante il quale il salariato percepisce l'indennità di disoccupazione non viola il primato del diritto federale: l'estensione del diritto all'assegno, pur essendo un provvedimento di sicurezza sociale, persegue scopi e copre rischi diversi dall'assicurazione contro la disoccupazione, per la quale è competente la Confederazione in virtù dell'art. 34novies Cost.; essa non invade neppure il settore delle casse di compensazione per le famiglie ove la Confederazione ha già legiferato in virtù della competenza conferitale dall'art. 34quinquies cpv. 2 Cost. Per gli stessi motivi il cumulo, per i disoccupati, degli assegni familiari con le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione non viola il principio dell'uguaglianza di trattamento (consid. 3 e 6).
4. I contributi che i datori di lavoro versano alle casse di compensazione per assegni familiari dei lavoratori costituiscono tributi per un vantaggio particolare o vere e proprie imposte professionali e non incidono nel campo del diritto privato federale. Loro costituzionalità (consid. 4 e 5).

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referenza

Articolo: art. 4 Cost., art. 34novies Cost., art. 34quinquies cpv. 2 Cost.