Regesto
Art. 135 n. 2 CO.
Interruzione della prescrizione mediante citazione per il tentativo di conciliazione: la prescrizione è già interrotta per effetto della consegna alla posta della domanda di conciliazione.
Con riserva dell'abuso di diritto, ciò vale anche quando la citazione all'udienza di conciliazione non abbia provvisoriamente luogo, a richiesta dell'attore.