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Regesto
Azione di artisti esecutori per violazione di diritti d'autore e della personalità e per concorrenza sleale.
1. Art. 45 lett. a OG, art. 5 cpv. 2 secondo periodo LCSl. Ammissibilità del ricorso per riforma indipendentemente dal valore litigioso (consid. 1).
2. Art. 1 cpv. 2 e art. 4 cpv. 4 n. 2 LDA . Dei membri di un'orchestra non possono invocare per la propria prestazione la protezione accordata agli autori; riserva per casi particolari (consid. 2).
3. Art. 28 CC. Secondo le circostanze, anche l'artista esecutore può essere tutelato da tale disposizione; questa non può tuttavia dar luogo a pretese pecuniarie per l'utilizzazione dell'opera (consid. 3).
4. Art. 1 cpv. 1 LCSl. Registrazioni di esecuzioni pubbliche di opere non costituiscono un atto di concorrenza sleale quando siano effettuate esclusivamente per l'uso privato e senza fine di lucro. Si è in presenza, nelle circostanze concrete, di un rapporto di concorrenza? Questione lasciata indecisa (consid. 4).
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
Art. 45 lett. a OG,
Art. 1 cpv. 2 e