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Regesto

Art. 41bis cpv. 3 OAVS.
Quale pagamento posticipato dei contributi arretrati ai sensi della lett. c di detta norma è da intendere solo il pagamento disposto nell'ambito dell'art. 25 cpv. 5 RAVS a seguito di una comunicazione definitiva dell'autorità fiscale e sulla scorta di una definitiva determinazione dei contributi.
Di contro il pagamento posticipato di contributi fissati provvisoriamente secondo la procedura straordinaria e pretesi per l'anno civile precedente rientra nell'ambito della lett. b. della stessa norma.

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Articolo: Art. 41bis cpv. 3 OAVS