Regesto
Art. 59 CP. Devoluzione allo Stato.
Tale disposizione ha per scopo d'impedire che l'autore di un reato conservi il profitto acquistato per mezzo di quest'ultimo. I moventi, i fini e le intenzioni di chi ha procurato il profitto non sono determinanti; è sufficiente che la prestazione sia servita obiettivamente a ricompensare un atto obiettivamente punibile.