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Regesto

Art. 18 LDerr; art. 15 segg. del decreto federale sulla viticoltura. Indicazione di provenienza cantonale "Goron" per il vino vallesano; divieto d'inganno per un'indicazione sulle derrate alimentari.
Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo contro decisioni cantonali fondate sia sulla legge sulle derrate alimentari e sul decreto federale sulla viticoltura sia su disposizioni di diritto cantonale (consid. 1).
Divieto d'inganno ai sensi dell'art. 18 LDerr (consid. 3).
Allorquando un cantone faccia dipendere l'utilizzazione del nome di un vino dall'adempimento di determinati requisiti di qualità, questo nome - il quale dà il suo prestigio al vino - può, in quanto designazione tradizionale, diventare un'indicazione di provenienza ai sensi dell'art. 16 del decreto federale sulla viticoltura (consid. 5).
La designazione "Goron" per i vini vallesani è una tale indicazione di provenienza; la sua utilizzazione per vini che non sono prodotti in Vallese costituisce un inganno ai sensi dell'art. 18 LDerr (consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 18 LDerr, art. 16 del