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Regesto
Art. 64 cpv. 3 e art. 64b cpv. 2 CP ; liberazione condizionale da una pena detentiva eseguita prima di una misura di internamento.
L'autorità chiamata a decidere della liberazione condizionale da una pena detentiva che precede l'internamento giusta l'art. 64 cpv. 3 CP deve fondarsi sugli elementi menzionati all'art. 64b cpv. 2 CP, e cioè un rapporto della direzione dell'istituto, una perizia di un esperto indipendente ai sensi dell'art. 56 cpv. 4 CP, l'audizione di una commissione ai sensi dell'art. 62d cpv. 2 CP e l'audizione dell'autore (consid. 2).
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
Art. 64 cpv. 3 e