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Regesto
Art. 73 LPP. La competenza ratione materiae delle autorità giudiziarie istituite dall'art. 73 LPP deve pure essere ammessa qualora siano in lite due istituti previdenziali e la contestazione abbia come oggetto un rapporto di previdenza concreto (consid. 1b).
Art. 10 LPP. Inizio e fine del rapporto d'assicurazione in materia di previdenza professionale (consid. 2a).
Art. 46 cpv. 2 LPP, art. 1 cpv. 1 lett. c e cpv. 4 OPP 2. La LPP esclude doppie assicurazioni in senso proprio (consid. 3).
Art. 10 cpv. 3 LPP. Applicazione per analogia di questo disposto legale nell'evenienza in cui il lavoratore assuma un nuovo impiego prima della cessazione del precedente e non si tratti di un caso di doppia assicurazione impropria (art. 46 LPP) (consid. 4).
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 73 LPP, Art. 10 LPP, Art. 46 cpv. 2 LPP, Art. 10 cpv. 3 LPP altro...