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Regesto

Art. 25 cpv. 3 LPGA; art. 16 cpv. 3 LAVS; art. 25 cpv. 3 OAVS; restituzione dei contributi d'acconto.
I contributi d'acconto prelevati sul reddito proveniente da un'attività indipendente fondandosi sull'art. 24 OAVS non possono essere considerati "contributi in eccesso" secondo l'art. 16 cpv. 3 LAVS e l'art. 25 cpv. 3 LPGA, finché non è stato deciso sull'obbligo (definitivo) di versare i contributi (consid. 4.5.2). Per la pretesa di rimborso dei contributi d'acconto in eccesso, i termini di perenzione dell'art. 16 cpv. 3 LAVS iniziano a decorrere solo con l'accertamento definitivo dei contributi (consid. 4.5.3).

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referenza

Articolo: art. 16 cpv. 3 LAVS, Art. 25 cpv. 3 LPGA, art. 25 cpv. 3 OAVS, art. 24 OAVS