Regesto
Art. 179 cpv. 2 CP.
1. Trae profitto dei fatti di cui ha preso cognizione aprendo il plico chiunque se ne avvalga per ricavarne un vantaggio qualsiasi, anche se non pecuniario (consid. 3 a).
2. Quando un subordinato apre un plico in virtù di un mandato generale conferitogli o della tolleranza della direzione dell'azienda, l'atto dev'essere imputato al superiore responsabile che ha divulgato i fatti a lui noti grazie all'apertura del plico o che ne ha tratto profitto, come se avesse agito personalmente (consid. 3 b).