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Regesto

Art. 55 LCS, art. 1 cpv. 6 DCF del 14 febbraio 1968 concernente l'accertamento dell'ebrietà degli utenti della strada.
Il prelievo di sangue costituisce l'esame appropriato al quale i conducenti sospetti d'ebrietà devono essere sottoposti; il diritto federale riserva tuttavia ai cantoni la possibilità di prevedere altre misure probatorie; queste sono rette esclusivamente dal diritto procedurale cantonale e sfuggono pertanto al controllo della Corte di cassazione (consid. 2).