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Regesto
L'art. 4a cpv. 1 LIP prevede, in caso di acquisto di azioni proprie, un assoggettamento immediato se i limiti dell'art. 659 CO non sono rispettati; l'art. 4a cpv. 2 LIP concerne quei casi, nei quali i diritti di partecipazione sono detenuti conformemente alle regole del diritto commerciale, ma vanno comunque assoggettati all'imposta preventiva una volta trascorso il termine di sei anni. Per quanto concerne le azioni nominative vincolate in mani proprie, che secondo il diritto commerciale devono essere ridotte dal limite massimo del 20 al 10 per cento del capitale azionario, il 10 per cento in eccesso è imponibile già dopo la scadenza del termine biennale del diritto commerciale previsto dall'art. 659 cpv. 2 CO (consid. 2 e 3).
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