Regesto
Art. 63 CP; commisurazione della pena, usi e costumi differenti.
Ove uno straniero, autore di un reato, sappia che quest'ultimo è, in linea di principio, punibile anche nello Stato a cui appartiene, va esclusa senz'altro qualsiasi possibilità di ridurre la pena a causa di una differenza di usi e costumi (consid. 3a).