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Regesto

Art. 88 OG; legittimazione a proporre ricorso di diritto pubblico.
La decisione dell'autorità di vigilanza di non dar seguito ad un reclamo contro un avvocato non lede gli interessi giuridici del reclamante. Se le spese sono poste a carico del reclamante questi è legittimato a ricorrere ai sensi dell'art. 88 OG solo nella misura in cui fa valere che tale onere è contrario alla Costituzione per un motivo diverso dalla sua soccombenza nel merito.

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regesto: tedesco francese italiano

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Articolo: Art. 88 OG

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