Regesto
Art. 41 n. 1 CP. Sospensione condizionale della pena nei confronti di chi conduce in stato d'ebrietà.
Il conducente di un veicolo a motore che, in stato d'ebrietà, provoca un incidente, va considerato come messo in guardia; ove ciononostante continui a guidare, egli non può, in linea di principio, pretendere che la pena gli sia condizionalmente sospesa per il fatto d'essere già stato ebbro al momento in cui ha preso il volante.