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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_226/2010 
 
Decreto del 15 aprile 2011 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Eusebio, Giudice dell'istruzione, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Martino Luminati, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Marco Pool, 
opponente, 
 
Comune di X.________, 
Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni, Grabenstrasse 1, 7001 Coira. 
 
Oggetto 
decreto di ripristino, 
 
ricorso contro la sentenza del 2 febbraio 2010 emanata dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 
5a Camera. 
Considerando: 
che, per quanto qui interessa, con sentenza del 2 febbraio 2010 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha respinto un ricorso di A.________ concernente l'ordinata demolizione di tutti gli interventi edilizi apportati, senza il necessario permesso di costruzione, a una cascina sita sull'altro territorio del Comune di X.________; 
che avverso questa decisione il proprietario ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale; 
che con scritto del 15 aprile 2011 il ricorrente dichiara di ritirare il gravame; 
che il presidente della Corte, o il giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie; 
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); 
 
che la vicina B.________ ha rinunciato a produrre osservazioni all'impugnativa, per cui non le sono, come agli enti pubblici, accordate ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 3 LTF); 
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese; 
 
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta: 
 
1. 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2. 
Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili della sede federale. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Comune di X.________, all'Ufficio per lo sviluppo del territorio, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 5a Camera, e all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale. 
 
Losanna, 15 aprile 2011 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere: 
 
Eusebio Crameri