Regesto
Pignoramento di salario. Art. 93 LEF.
Il pignoramento di un credito del debitore per lavoro personale compiuto nel corso degli ultimi anni soggiace all'art. 93 LEF. Un simile credito è impignorabile soltanto nella misura in cui il debitore, per l'insufficienza del suo guadagno attuale, ne ha bisogno per assicurare alla famiglia il minimo di esistenza. Non può essere lasciata al debitore una somma superiore per il fatto ch'egli ha contratto prestiti.