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Regesto
Art. 67 cpv. 3 lett. d n. 2 unitamente all'art. 67 cpv. 4bis CP; eccezione all'interdizione a vita di esercitare un'attività.
Esposizione delle condizioni cumulative a cui è subordinata la possibilità di prescindere, a titolo eccezionale, dalla pronuncia di un'interdizione di esercitare un'attività secondo l' art. 67 cpv. 3 e 4 CP e delle costellazioni in cui un'eccezione è esclusa per legge (consid. 2.5.1-2.5.6). Se entrambe le condizioni dell'art. 67 cpv. 4bis CP sono adempiute, il giudice deve prescindere dalla pronuncia di un'interdizione di esercitare un'attività, purché non sia dato un caso di cui all' art. 67 cpv. 4bis lett. a e b CP (consid. 2.5.7).
In concreto negato l'adempimento delle condizioni per prescindere dalla pronuncia di un'interdizione di esercitare un'attività (consid. 2.6).
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
art. 67 cpv. 4bis CP,