Regesto
Art. 54 cpv. 2 CL; riconoscimento di decisioni straniere secondo il diritto transitorio; controllo della competenza indiretta.
Il riconoscimento di una decisione straniera, resa dopo l'entrata in vigore della Convenzione di Lugano in esito a un'azione proposta anteriormente, non può essere rifiutato per la ragione che una causa identica era già pendente, prima, nello Stato richiesto. L'art. 21 CL non va preso in considerazione ai fini del controllo della competenza indiretta.