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Regesto
Art. 93bis cpv. 2 e 3, art. 93ter cpv. 2 CP.
Fino a che non esista uno stabilimento chiuso di educazione al lavoro, gli adolescenti collocati in una casa di educazione al lavoro per subirvi una misura educativa ai sensi dell'art. 93bis cpv. 2 CP e che vi trasgrediscano ostinatamente la disciplina della casa, possono essere trasferiti, in applicazione analogica dell'art. 100bis n. 4 CP, in uno stabilimento penitenziario.
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: art. 93ter cpv. 2 CP, art. 93bis cpv. 2 CP, art. 100bis n. 4 CP