Regesto
Autorizzazione per il commercio dei veleni.
- A una ditta ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 LV possono essere rilasciate più autorizzazioni per il commercio dei veleni (consid. 1).
- L'art. 7 LV esige che in ogni luogo in cui è esercito il commercio dei veleni sia presente una persona munita di autorizzazione o le cui conoscenze abbiano consentito il rilascio di un'autorizzazione alla ditta (consid. 2, 3). Proporzionalità di tale disposizione legale (consid. 6).