Regesto
Art. 10 LEF.
In un'esecuzione del cantone contro un terzo, i funzionari cantonali non debbono ricusarsi per il fatto che sono impiegati del creditore procedente. L'obbligo della ricusa dovrebbe tutt'al più essere ammesso se il funzionario che si occupa dell'esecuzione si trova in un rapporto particolarmente stretto con l'ufficio dello Stato che ha promosso l'esecuzione.