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Regesto
Art. 91 lett. a e art. 93 cpv. 1 LTF ; art. 28 cpv. 2 LAI; art. 17 cpv. 1 LPGA; assegnazione di una rendita decrescente e/o transitoria; decisione parziale o incidentale.
Un giudizio con cui un'autorità giudiziaria di prima istanza statuisce in via definitiva sul diritto alla rendita per un determinato periodo e rinvia la causa all'amministrazione per nuova decisione per il periodo successivo, costituisce, per quel che concerne l'aspetto definitivamente risolto, una decisione parziale separatamente impugnabile che, se non viene impugnata, cresce autonomamente in giudicato e non può più essere contestata (consid. 1.4.4-1.4.6).
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regesto:
tedesco
francese
italiano
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Articolo:
Art. 91 lett. a e