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Regesto
Diritto di ritenzione del locatore (art. 283 cpv. 1 previgente LEF, art. 283 cpv. 1 LEF; art. 1 a l'art. 4 Tit. fin. CC).
Ove gli oggetti per i quali è chiesta la ritenzione siano stati introdotti prima del 1o luglio 1990 nei locali dati in locazione, il diritto di ritenzione va considerato come acquisito e tutelato conformemente al principio della buona fede per le pretese fondate su pigioni esigibili prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto in materia di locazione e di affitto. Secondo il principio dell'irretroattività stabilito nell'art. 1 Tit. fin. CC, rimangono applicabili il diritto delle obbligazioni in vigore anteriormente e il corrispondente diritto delle esecuzioni e del fallimento (art. 283 previgente LEF).
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: art. 283 cpv. 1 LEF, art. 4 Tit. fin. CC, art. 1 Tit. fin. CC