Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 108 cpv. 2 e 132 OG. Quando è impugnata una decisione, mediante la quale giusta l'art. 87 cpv. 4 OAI l'amministrazione non entra nel merito, le conclusioni materiali del ricorso di diritto amministrativo contengono anche quella che l'amministrazione entri nel merito della nuova domanda (consid. 1).
Art. 85 cpv. 2 lett. h e 97 LAVS. L'amministrazione non ha il potere, applicando per analogia le disposizioni sulla revisione dei giudizi, di riesaminare una precedente decisione a suo tempo sottoposta a controllo del giudice (consid. 2b).
Art. 87 cpv. 4 OAI. Detta disposizione si applica, per analogia, anche alle prestazioni reintegrative. Quindi se una prestazione di reintegrazione è stata rifiutata, una nuova domanda non può essere esaminata che quando l'assicurato rende plausibile una modificazione della situazione di fatto tale da influire sul diritto (consid. 3a).

contenuto

documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 87 cpv. 4 OAI, Art. 108 cpv. 2 e 132 OG

navigazione

Nuova ricerca