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Regesto
Protezione civile.
1. Art. 52 LPCi. Questa disposizione non conferisce alcun diritto soggettivo a che i corsi, esercizi e rapporti servano ad istruire tutti gli interessati o a mantenerli pronti a svolgere la loro funzione (consid. 2).
2. Art. 84 n. 1 lett. a LPCi. Una comunicazione con cui si annuncia un servizio non costituisce un ordine di marcia ai sensi di questa disposizione (consid. 3a).
3. Art. 40 cpv. 2 OPCi. Questa disposizione relativa al termine entro il quale devono essere inviate le cartoline di chiamata è soltanto una prescrizione d'ordine (consid. 3b).
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 52 LPCi, Art. 84 n. 1 lett. a LPCi, Art. 40 cpv. 2 OPCi