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Regesto
Art. 91a cpv. 1 unitamente all' art. 55 cpv. 1 e 2 LCStr e art. 10 cpv. 2 OCCS; rifiuto di sottoporsi a provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida; test preliminari per rilevare la presenza di stupefacenti; sufficienti motivi di sospetto per la loro esecuzione; valore probatorio.
Per effettuare i test preliminari giusta l'art. 10 cpv. 2 OCCS bastano indizi minimi di alterazione dell'abilità alla guida dovuta a stupefacenti o medicamenti; non occorrono sufficienti indizi di reato, come è invece il caso per ordinare dei provvedimenti coercitivi del diritto processuale penale giusta l'art. 197 cpv. 1 lett. b CPP (consid. 1.4.2).
L'art. 91a LCStr è un reato di evento. La fattispecie è realizzata in presenza di una resistenza attiva o passiva che impedisce, ossia rende definitivamente impossibile, l'accertamento affidabile dell'inabilità alla guida mediante i metodi di indagine previsti dalla legge. Non è al riguardo sufficiente il rifiuto di sottoporsi a test preliminari per il rilevamento di stupefacenti, poiché essi hanno unicamente un valore indicativo e non sono idonei a determinare con precisione la condizione medica dell'interessato al momento del controllo rispettivamente della guida (consid. 1.6.2 e 1.6.3).
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regesto:
tedesco
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Articolo:
art. 10 cpv. 2 OCCS,