Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Regesto
Art. 31, 56 segg., 63, 250 cpv. 2 LEF; art. 145 cpv. 1 e 4 CPC ; termine per introdurre un'azione di contestazione della graduatoria nel fallimento.
Le ferie giudiziarie previste all'art. 145 cpv. 1 CPC si applicano all'introduzione di un'azione di contestazione della graduatoria nel fallimento (art. 250 LEF). L'art. 63 LEF (proroga del termine in seguito a ferie esecutive o sospensioni) non è applicabile (consid. 2-4).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: