Regesto
Art. 4 Cost.; § § 430, 435-437 CPP del cantone di Zurigo.
Ove uno dei considerandi su cui si fonda una decisione sia viziato da un motivo di nullità, la decisione deve essere annullata. Non è consentito alla Corte cantonale di cassazione di sopprimere "all'intenzione del Tribunale federale", adito con ricorso per cassazione federale contro la stessa decisione, certi passaggi relativi ad accertamenti contrari agli atti o dovuti ad un apprezzamento arbitrario delle prove, e di respingere poi il ricorso per cassazione cantonale "ai sensi dei considerandi".