Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Regesto
Art. 88 OG; legittimazione per inoltrare un ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti di parte.
Con un ricorso di diritto pubblico, il privato cittadino è legittimato a prevalersi del fatto che la qualità di danneggiato gli è stata a torto negata nel corso della procedura cantonale (consid. 2a).
Art. 4 Cost., art. 261 CP; nozione di danneggiato in procedura penale zurighese.
In una procedura penale per perturbamento alla libertà di credenza e di culto (art. 261 CP), è arbitrario negare la qualità di danneggiato, giusta i § § 40 e 395 cpv. 1 n. 2 del codice di procedura penale zurighese, a colui il quale è offeso nelle sue convinzioni religiose (consid. 3).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
art. 261 CP,
Art. 88 OG,
Art. 4 Cost.,