Regesto
Art. 97 cpv. 3 e art. 104 CP ; prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni.
Anche per le contravvenzioni la prescrizione dell'azione penale si estingue dopo la pronuncia di una sentenza di prima istanza (consid. 2).
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
Articolo:
Art. 97 cpv. 3 e