Regesto
1. La libertà d'agire non è "intralciata in altro modo" ai sensi di questa disposizione in un caso in cui un gruppo di studenti impone la propria presenza ai partecipanti ad una riunione di facoltà durante un periodo di tempo relativamente breve, senza presentare esigenze particolari e senza esprimere minacce d'alcun genere (consid. 3).
2. Impedimento di atti dell'autorità (art. 286 CP). Il comportamento sopra illustrato adempie la fattispecie legale del reato di cui all'art. 286 CP (consid. 4).