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Regesto
Diritti politici; art. 34 cpv. 1 Cost.; art. 66 LTF; accollamento di spese giudiziarie alla parte soccombente; cambiamento della giurisprudenza.
Nell'ambito dei ricorsi per violazione del diritto di voto dei cittadini secondo l'art. 85 lett. a OG la giurisprudenza rinunciava a prelevare una tassa di giustizia. Con l'entrata in vigore della LTF questa prassi è abbandonata. Si può nondimeno tener conto della particolare natura di questi ricorsi nella determinazione dell'importo delle spese giudiziarie (consid. 4.1).
Nella fattispecie le spese giudiziarie sono pertanto poste a carico del ricorrente (consid. 4.2).
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: art. 34 cpv. 1 Cost., art. 66 LTF, art. 85 lett. a OG