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Regesto

Art. 26 cpv. 2 LPP e art. 26 OPP 2; differimento del pagamento delle rendite d'invalidità.
La possibilità dell'istituto di previdenza, fondata sull'art. 26 cpv. 2 LPP e sull'art. 26 OPP 2 e prevista nelle proprie disposizioni regolamentari, di differire le rendite è data anche quando l'assicuratore di indennità giornaliera, che ha concesso indennità giornaliere per incapacità lavorativa, richiede queste prestazioni in restituzione per l'importo della rendita dell'assicurazione invalidità accordata successivamente. Cambiamento della giurisprudenza (consid. 3.4).

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referenza

Articolo: Art. 26 cpv. 2 LPP, art. 26 OPP 2