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Regesto

Art. 9 cpv. 1 LAVS, art. 17 lett. c e d e art. 23bis cpv. 1 OAVS: Contributo speciale sui benefici di liquidazione nell'indivisione.
- Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende i redditi conseguiti dai coeredi che hanno costituito un'indivisione ai sensi dell'art. 336 segg. CC lasciando la successione in proprietà comune per gestirne l'impresa.
- L'assicurato, che non ha contribuito che in capitale alla realizzazione dello scopo lucrativo comune di una società in nome collettivo, di una società in accomandita oppure di una società semplice, deve accettare che l'attività esercitata dal socio gerente per conto degli altri gli sia addebitata quale attività lucrativa propria. Tale principio si applica anche all'assicurato che fa parte di un'indivisione, la quale costituisce - come le precedenti - una società di persone senza personalità giuridica.
- L'erede che esce dall'indivisione ricevendo parte degli attivi dell'impresa è debitore del contributo speciale sui benefici di liquidazione realizzati con lo smobilizzo di riserve tacite accumulate dal defunto o dai suoi eredi.

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referenza

Articolo: Art. 9 cpv. 1 LAVS, art. 23bis cpv. 1 OAVS