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Regesto
Art. 25 cpv. 1 LPGA; art. 4 cpv. 4 OPGA; previgente art. 79 cpv. 2 e 3 OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002): Termine per inoltrare la domanda di condono.
Il termine previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA per presentare la domanda di condono è - in analogia alla giurisprudenza relativa al previgente art. 79 cpv. 2 e 3 OAVS - una prescrizione d'ordine, e non un termine di perenzione. (consid. 3)
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
art. 4 cpv. 4 OPGA,