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Regesto
Art. 4 Cost., art. 12, 29 PA , art. 49, 60 PCF, art. 11 cpv. 1 e 4 LAM : Audizione del perito assenti le parti.
- In tema di assicurazione militare, un colloquio con l'estensore di un rapporto peritale, già depositato, rientra nell'ambito dell'art. 11 cpv. 1 LAM, secondo il quale il contenuto essenziale di ogni audizione dev'essere verbalizzato; in concreto una nota sommaria nell'inserto è insufficiente (consid. 4c).
- Non è data rinuncia alle garanzie del diritto di essere sentito, anche se la violazione è stata fatta valere per la prima volta nella procedura di ultima istanza (consid. 5a).
- Riconoscimento del diritto dell'assicurato di partecipare al colloquio con il perito, nel corso del quale si esaminano le sue obiezioni sulla perizia; circostanze in cui l'amministrazione può prescindere dal concorso dell'assicurato (consid. 5b, c).
- Nessuna sanatoria della violazione del diritto di essere sentito, dal momento che l'assenza dell'assicurato o del suo rappresentante non è compensata dalla facoltà successiva di esprimersi (consid. 6).
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
Art. 4 Cost.,