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Regesto
Art. 78 cpv. 5 Cost., art. 7 cpv. 2 e art. 23d cpv. 2 lett. b LPN ; costruzioni nelle zone palustri, perizia obbligatoria nel caso di una possibile alterazione di un oggetto iscritto nell'inventario ISOS.
L'art. 23d cpv. 2 lett. b LPN permette, nelle zone palustri, la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente, ma di principio non il loro ampliamento. Fanno eccezione le costruzioni e gli impianti che servono alla protezione della zona medesima e che pertanto sono già ammissibili in virtù dell'art. 78 cpv. 5 Cost. (consid. 3).
Presupposti della perizia obbligatoria secondo l'art. 7 cpv. 2 LPN nel caso di una possibile alterazione di un oggetto iscritto nell'inventario ISOS (consid. 4).
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
Art. 78 cpv. 5 Cost.,
art. 7 cpv. 2 e