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Regesto

Art. 16 LPGA; messa a profitto della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro generale ed equilibrato.
Il momento in cui la questione della messa a profitto della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l'esercizio di un'attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (precisazione della giurisprudenza; consid. 3.3).

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Articolo: Art. 16 LPGA