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Regesto
Art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 LAINF (nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002); art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 LAINF (in relazione con l'art. 16 LPGA): Coordinamento della valutazione dell'invalidità da parte di diversi assicuratori.
Una volta che un assicuratore sociale, mediante una decisione cresciuta in giudicato e in maniera sostenibile, fissa il grado d'invalidità di un assicurato secondo il metodo straordinario, un altro assicuratore non può distanziarsene richiamandosi a un altro risultato secondo la procedura prevista in DTF 128 V 29. (consid. 3)
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