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Regesto
Avallo; regresso di chi paga per intervento o dei giranti susseguenti.
Del pagamento per intervento può essere data quietanza anche su un allungamento unito alla cambiale (art. 1061 cpv. 1 CO, consid. 1).
Chi paga per intervento acquista i diritti di regresso (art. 1062 cpv. 1 CO) solo in caso di previo protesto (art. 1058 CO); se la cambiale è stata protestata solo dopo il pagamento per intervento ed è poi stata girata (art. 1010 cpv. 1 CO), anche il girante susseguente può esercitare il regresso contro l'avallante (art. 1022 cpv. 1 CO). La trasformazione di un pagamento per intervento eventualmente non valido in una girata susseguente è di principio possibile (consid. 2).
Se all'avallante non è stata segnalata una proroga della cambiale o il termine per levare protesto per mancato pagamento è scaduto, i titolari dei diritti di regresso non subiscono, qualora si tratti di un vaglia cambiario, alcun pregiudizio, poiché in tal caso l'emittente (art. 1099 cpv. 1 CO) e, quindi, pure il suo avallante (art. 1022 cpv. 1 CO) rispondono senza previo protesto (consid. 3).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: art. 1022 cpv. 1 CO, art. 1061 cpv. 1 CO, art. 1062 cpv. 1 CO, art. 1058 CO seguito...