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Regesto
Art. 34 cpv. 2 LPP e art. 25 cpv. 2 OPP 2: coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare. Non è contraria alla legge la regolamentazione che permette agli istituti previdenziali di rinunciare a compensare il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare qualora l'evento assicurato sia stato provocato dall'avente diritto.
Art. 34 cpv. 2 LPP e art. 24 cpv. 1 OPP 2: nozione di profitto indebito. Non contrasta la legge il limite di sovrindennizzo del 90 per cento fissato dal Consiglio federale all'art. 24 cpv. 1 OPP 2.
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tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 34 cpv. 2 LPP, art. 24 cpv. 1 OPP 2, art. 25 cpv. 2 OPP 2