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Regesto
Art. 68 cpv. 1 e art. 96 LAINF , art. 19 PA, art. 57 segg. PC. Le norme applicabili, secondo l'art. 19 PA in relazione con gli art. 57 segg. PC, per l'allestimento di una perizia in sede di procedura amministrativa promossa dall'INSAI valgono implicitamente anche per gli assicuratori privati ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 LAINF (consid. 1c).
Art. 19 PA, art. 57 cpv. 2 PC, art. 58 cpv. 2 PC, art. 60 cpv. 2 PC. Conseguenze giuridiche di una violazione delle prescrizioni vigenti in materia di allestimento di una perizia nella procedura amministrativa dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Norme concernenti la sanatoria di vizi procedurali (consid. 2a e b).
Art. 58 cpv. 1 PC, art. 59 cpv. 1 PC, art. 23 OG, art. 58 Cost., art. 4 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 1 CEDU.
- Per i periti valgono di principio gli stessi motivi di astensione e ricusazione previsti per i giudici (consid. 3a).
- Tenuto conto della grande importanza che rivestono, in materia d'assicurazioni sociali, le perizie mediche, l'imparzialità del perito deve essere giudicata secondo criteri restrittivi (consid. 3b).
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regesto:
tedesco
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Articolo:
art. 19 PA,
Art. 68 cpv. 1 e