Regesto
Art. 58 cpv. 4 CP. Risarcimento a favore dello Stato.
Il risarcimento a favore dello Stato può essere ridotto soltanto se precisi elementi consentono ragionevolmente di ritenere che tale riduzione sia indispensabile per il reinserimento sociale del condannato e che agevolazioni di pagamento non bastino per mantenerne le possibilità di successo.