Regesto
Art. 19, 19a n. 1, 19b della LF sugli stupefacenti, del 3 ottobre 1951, nel testo modificato il 20 marzo 1975.
Oltre il commercio degli stupefacenti, la legge federale disciplina anche altri atti punibili, che sono in relazione con il consumo degli stupefacenti.
Trattasi di fattispecie indipendenti, suscettibili di soggiacere, sotto il profilo dell'art. 2 cpv. 2 CP, ad una disciplina giuridica autonoma.
Ognuno degli atti di consumo in senso lato (preparazione, conseguimento, nonché uso illecito e intenzionale di stupefacenti) costituisce una fattispecie giuridica distinta.