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Regesto
Art. 855 cpv. 1 CC e art. 116 cpv. 1 CO.
Malgrado la novazione, le eccezioni spettanti al debitore in base al rapporto creditorio primitivo non si estinguono in modo assoluto. Ove la sua obbligazione preesistente si fondi su di un contratto di appalto, il debitore, committente, può in particolare opporre al creditore, appaltatore, a norma dell'art. 872 CC, le eccezioni risultanti dalla garanzia per i difetti dell'opera.
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 855 cpv. 1 CC, art. 116 cpv. 1 CO, art. 872 CC