Regesto
Art. 23 LAVS, art. 23 cpv. 5 Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale (in vigore dal 1o settembre 1964), art. 1 cpv. 1, 2 Accordo aggiuntivo alla Convenzione suddetta (in vigore dal 1o luglio 1973).
La cittadina italiana che trasferisce i propri contributi AVS alle assicurazioni sociali italiane non decade del diritto a rendita vedovile alla morte del marito se, al verificarsi dell'evento, ricorrono i presupposti per l'erogazione di una prestazione per superstiti sulla base dei contributi versati all'AVS svizzera da parte del defunto marito.