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Regesto
Art. 12 cpv. 6 LAMI, art. 4 e 6 Ord . VIII, art. 12 e 13 PA : Cancellazione di medicamenti dall'elenco delle specialità.
- Portata del principio inquisitorio e del dovere di collaborazione delle parti (consid. 3).
- Presupposti per i quali i motivi che hanno condotto a rifiuto della domanda di ammissione (inefficacia del preparato) possono essere ripresi per altri preparati figuranti nella lista delle specialità (consid. 4b).
- Principi di procedura applicabili quando i preparati di parecchi fabbricanti di medicamenti sono simultaneamente cancellati dalla lista della specialità (consid. 5).
Art. 4 Cost., art. 29, 33 e 35 PA . Violazione del diritto di essere sentito per carenza, rispettivamente insufficienza, di motivazione della decisione e per disattenzione di prove prodotte (consid. 4).
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regesto:
tedesco
francese
italiano
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Articolo:
Art. 12 cpv. 6 LAMI,