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Regesto

Art. 251, 335 n. 2 CP.
Chi mediante falsità in documenti intende esclusivamente eludere disposizioni di diritto fiscale e non dà per scontata la possibilità obiettivamente realizzabile che il falso sia utilizzato in un ambito diverso da quello fiscale, va giudicato soltanto in base al diritto penale fiscale (cambiamento della giurisprudenza).

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referenza

Articolo: Art. 251, 335 n. 2 CP