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Regesto
Art. 89bis cpv. 6 n. 9 CC; art. 53b LPP; liquidazione parziale di un fondo padronale di beneficenza.
La giurisprudenza resa sotto l'egida del vecchio art. 89bis cpv. 6 CC e subordinante la liquidazione parziale di un fondo padronale di beneficenza alle disposizioni sulle fondazioni del diritto civile, non può essere mantenuta dopo l'entrata in vigore della prima revisione della LPP. A un fondo padronale di beneficenza si applica invece l'art. 53b LPP (cambiamento di giurisprudenza; consid. 5).
Le condizioni legali della liquidazione parziale ai sensi dell'art. 53b cpv. 1 lett. a-c LPP devono (pure) essere concretizzate nel regolamento del fondo padronale di beneficenza (consid. 6).
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: art. 53b LPP, Art. 89bis cpv. 6 n. 9 CC, art. 89bis cpv. 6 CC